(massima n. 1)
In materia di azione possessoria, l'onere probatorio, ai fini della tutela del possesso ex art. 1168 cod. civ., non si esaurisce alla consistenza del potere di fatto esercitato sulla res, ove vi sia la prova di esistenza del compossesso da parte del resistente che involge questione in ordine al potere di fatto sulla cosa, tutelato ex art. 1168 cod. civ.