(massima n. 1)
Deve ritenersi manifestamente infondato il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'apparenza della motivazione della sentenza di secondo grado nella quale, in materia di domanda di reintegrazione nel possesso, il giudice abbia invece idoneamente motivato l'accoglimento della domanda di reintegra, rilevando che tutti i testimoni escussi avevano confermato che il bene era stato consegnato dalla parte originaria ricorrente a quella resistente e che dunque quest'ultima ne era mera detentrice. Pertanto, la domanda di reintegrazione non poteva essere rigettata sul presupposto della presunzione di possesso in capo alla controparte, poiché la sua relazione con la res aveva avuto origine da un atto volontario della parte ricorrente e dunque integrava detenzione, e non possesso.