(massima n. 1)
In tema di usucapione di bene immobile, il possesso ad usucapionem non viene interrotto dall'apertura della procedura fallimentare, né il suo corso č impedito dal disposto degli artt. 42 e 45 l.fall., essendo a tal fine necessaria l'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.