(massima n. 1)
L'effetto traslativo della proprietā del bene scaturente dalla sentenza ex art. 2932 c.c. si produce solo dal momento del suo passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia; prima di tale momento il promittente venditore č proprietario e possessore; ne consegue che non ricorre nella specie il presupposto dell'acquisto a non domino per l'applicazione dell'usucapione abbreviata ex art. 2932.