(massima n. 1)
Per il configurarsi del possesso utile all'usucapione, un partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere ad esclusione degli altri ("uti dominus") deve compiere atti durevoli e di non modesta entità che evidenzino un possesso esclusivo, incompatibile con il permanere del compossesso altrui. In caso di stretta parentela, la presunzione di insussistenza della tolleranza può essere superata dal giudice del merito sulla base dell'intensità e durata della relazione con il bene.