(massima n. 1)
Il proprietario che ha acquisito un bene mediante un titolo di proprietà valido ed efficace, anche se non trascritto, non può usucapire lo stesso bene. L'inopponibilità ai terzi del titolo, dovuta alla mancata trascrizione, non ne altera la validità né la capacità di trasferire la proprietà, rendendo inammissibile la domanda di usucapione.