(massima n. 1)
Ai fini dell'acquisto della proprietą di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attivitą materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus; occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene.