(massima n. 1)
In tema di usucapione, la sussistenza o meno dell'animus possidendi e del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - č rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimitā ove congruamente motivate.