(massima n. 1)
E' ammissibile l'usucapione della comproprietą "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilitą di un esercizio di fatto dell'attivitą corrispondente alla comunione del diritto di proprietą e, quindi, neppure la possibilitą di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietą a titolo di usucapione.