(massima n. 1)
Il principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori non attiene soltanto all'acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali č quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell'incremento di valore arrecato alla cosa, che resta, dunque, irrilevante, ove dipenda da opere eseguite dopo la notificazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto di conseguire l'indennitā per le migliorie eseguite dal possessore di un fondo gravato da uso civico "in re propria" successivamente all'accertamento della sussistenza dell'uso civico).