(massima n. 1)
La valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti; la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula, comunque, la sussistenza di un'inequivoca volontą di possedere uti dominus e non pił uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalitą informali, agli altri comproprietari della volontą di intendere possedere in via esclusiva; a tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.