Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 14739 del 1 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notifica degli atti impositivi tramite il servizio postale, qualora l'Amministrazione finanziaria proceda alla notificazione diretta a mezzo di raccomandata, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, senza necessitą della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.D.).

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