Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4321 del 19 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento prefallimentare, la notifica del provvedimento di rinvio della prima udienza, qualora la prima notifica effettuata a mezzo PEC non sia andata a buon fine, deve essere eseguita in conformitą all'art. 15, comma 3, della Legge Fallimentare, mediante deposito presso la casa comunale. Non si applicano in questo contesto le modalitą di notifica previste dagli artt. 137 ss. e 140 c.p.c., essendo sufficiente la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'impossibilitą di compimento della notifica presso la sede dell'impresa.

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