(massima n. 1)
La notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attivitā notificatoria, non č inesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, cha aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notificazione del decreto di fissazione di udienza in una controversia in materia elettorale, effettuata per il tramite dell'Arma dei Carabinieri, trattandosi di organo di polizia giudiziaria, che, in quanto dotato in ambito penale di poteri notificatori e certificativi, aveva la giuridica possibilitā di compiere tale attivitā).