Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15976 del 7 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa ove ad essa consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. In caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento entro la metā dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali debitamente provate.

(massima n. 2)

L'inesistenza della notificazione č configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attivitā priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformitā dal modello legale nella categoria della nullitā.

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