(massima n. 1)
L'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa ove ad essa consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. In caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento entro la metā dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali debitamente provate.