(massima n. 1)
La notificazione degli atti impositivi può essere eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ivi comprese le modalità previste dall'art. 149 cod. proc. civ., per la notificazione a mezzo del servizio postale.