Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3815 del 12 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di errore nel domicilio presso il quale eseguire la notifica, occorre differenziare le due ipotesi, in relazione al fatto che il difensore eserciti o meno la sua attività nel circondario nel quale deve essere eseguita la notifica. Se il difensore svolge le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore.

(massima n. 2)

L'imputabilità dell'errore nella notificazione fa sì che non si possa ritenere esistente la continuità tra il primo tentativo di notifica non andato a buon fine e quello successivo eseguito tardivamente. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività quando la notificazione del ricorso è stata eseguita dopo che il termine per la notificazione era già decorso.

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