(massima n. 1)
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione nella relata di notifica del nominativo di una delle parti in causa, č motivo di nullitā solo ove abbia ingenerato incertezza circa il destinatario, mentre l'irregolaritā formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non č motivo di nullitā se dal contesto dell'atto risulti con chiarezza che č stato consegnato alla parte giusta. (Nella specie, per la S.C., la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se il destinatario, al di lā della corretta indicazione del suo nominativo, era chiaramente identificabile in quello cui la notifica andava rivolta).