Cassazione civile Sez. V sentenza n. 26416 del 13 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, č idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validitā della consegna a mani proprie. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2020)

(massima n. 2)

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto, richiamati dall'art. 38 dello stesso.

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