Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 36135 del 28 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In seguito alla riformulazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. disposta dall'art. 54 D.L. n. 83 del 2012 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, non sono pił ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietą e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il sindacato di legittimitą sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost., che viene violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; il vizio si concreta in violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e dą luogo a nullitą della sentenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.