(massima n. 1)
In seguito alla riformulazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. disposta dall'art. 54 D.L. n. 83 del 2012 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, non sono pił ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietą e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il sindacato di legittimitą sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost., che viene violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; il vizio si concreta in violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e dą luogo a nullitą della sentenza.