(massima n. 1)
Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, per la S.C., i giudici hanno argomentato in modo significativo la ragione che li ha portati a disattendere una delle ipotesi, fosse anche quella caldeggiata dal CTU: essi l'hanno ritenuta inverosimile sulla base di argomenti precisi, che non sono qui sindacabili nel merito, ossia nella loro fondatezza, ma solo nella loro plausibilità logica, ossia in quanto ragioni sufficienti a giustificare il dissenso verso la CTU).