(massima n. 2)
Il trattamento garantito dalla Convenzione di Londra e dall'Accordo di Parigi č quello pił favorevole per il lavoratore, attribuendogli una tutela non inferiore al trattamento applicato, nel suo complesso, nello stato di soggiorno, alla attivitą che pił si avvicina a quella svolta, sicchč non č certo impedita l'applicabilitą dell'ulteriore principio, vigente nello stato di soggiorno, secondo cui una retribuzione superiore ai minimi contrattuali indica, in sostanza, la volontą di derogare in meglio tacitamente manifestata da parte datoriale ed accettata dal lavoratore. La corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce, invero, trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolaritą del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore.