Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 32914 del 27 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralitą di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilitą, a ciascuna di dette ragioni ed inoltre l'inammissibilitą o l'infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata.

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