(massima n. 1)
Deve ritenersi meramente apparente la motivazione della sentenza di secondo grado che manchi di qualsiasi indicazione relativa allo svolgimento del processo di primo grado, alla materia del contendere ed ai motivi di gravame e che, a fronte dei plurimi motivi di appello sollevati, con argomentazioni meramente tautologiche apoditticamente abbia affermato che limpugnativa doveva giudicarsi infondata.