(massima n. 1)
La violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 si verifica solo in caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".