(massima n. 1)
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, si ritiene tuttavia pur sempre necessario, ai fini del positivo scrutinio della sua tempestività, che l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.