Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2122 del 24 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

E' nulla la sentenza quando la motivazione, pur se graficamente esistente e, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, limitandosi a rilevare la mancanza di "specifiche allegazioni e prove" sui danni da demansionamento.

(massima n. 2)

Il lavoratore oggetto di demansionamento/dequalificazione può invocare il danno professionale, biologico o esistenziale ma tale danno non è in re ipsa gravando sullo stesso lavoratore l'onere della prova in merito, il quale può essere soddisfatto per testimoni ma anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione, elementi tutti che – se allegati e provati – impongono al giudice di merito una approfondita loro valutazione per verificare la sussistenza della dequalificazione ed il conseguente danno.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.