(massima n. 1)
Ai fini della validitā della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, qual č per l'appunto la societā per azioni, ove l'atto contenga l'espressa menzione del potere rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullitā della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o funzione svolta dal firmatario quando non ne sia controverso il potere rappresentanza.