Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16652 del 14 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'inosservanza delle forme previste per gli atti di impugnazione può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo soltanto se l'attività successiva all'atto non rispettoso della forma assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma entro il termine di impugnazione.

(massima n. 2)

In tema di impugnazione, qualora la forma di esercizio dell'atto non sia conforme a quanto prescritto normativamente (ad esempio notificando una citazione là dove è prescritto il deposito del ricorso o viceversa), l'impugnazione può essere ritenuta tempestiva e ammissibile solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito presso l'ufficio entro il termine prescritto per l'impugnazione; nel secondo caso, se al deposito del ricorso segua la notifica dell'atto alla controparte sempre entro quel termine.

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