Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31863 del 15 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 31, comma 3, R.d. n. 267/1942 il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento e il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Di conseguenza, l'istanza di fallimento della società (Omissis) srl, presentata dal fallimento (Omissis) in persona del suo curatore, ma senza ministero di (altro) avvocato, è nulla. La rilevata nullità della "istanza" proposta personalmente dal curatore, rende nulla la sentenza dichiarativa di fallimento ed assorbe le ulteriori contestazioni mosse con i due restanti motivi di ricorso.

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