(massima n. 1)
Nei procedimenti di sottrazione internazionale dei minori sotto la Convenzione dell'Aja del 1980, la mancata nomina di un interprete può non costituire violazione del diritto di difesa, qualora il Tribunale, attraverso un accertamento concreto e suffragato da riscontri fattuali, rilevi che la parte straniera conosca e comprenda adeguatamente la lingua italiana, permettendole di partecipare in maniera significativa al procedimento.