(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 6 dello Statuto dei lavoratori - che prevede i casi in cui sono consentite, ai fini della tutela del patrimonio aziendale, le visite personali di controllo sul lavoratore - riguarda unicamente le ispezioni corporali, ma non anche quelle sulle cose del lavoratore, atteso che la norma citata - da interpretarsi letteralmente - prevede solo la "visita personale" che nell'ordinamento processuale sia civile (artt. 118 e 258 cod. proc. civ.) che penale (art. 309 cod. proc. pen.) č tenuta distinta dall'ispezione di cose e luoghi (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte del merito, nel dichiarare legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente, ritenuto responsabile di essersi appropriato nel luogo di lavoro di beni aziendali, aveva escluso che la richiesta di apertura di una scatola di cartone in suo possesso al momento dell'uscita dal luogo di lavoro, formulata da parte degli incaricati della societā datrice di lavoro, fosse suscettibile di determinare la violazione della citata disposizione).