(massima n. 1)
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., l'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale non può essere trasposto come prova civile o prova atipica, ma può essere considerato dal giudice civile come argomento di prova ex art. 117 c.p.c. Tuttavia, il giudice del rinvio può procedere autonomamente a disporre nuovi interrogatori se lo ritiene necessario.