(massima n. 1)
In tema di licenziamento disciplinare, l'utilizzo delle prove atipiche (quali sono i documenti contenenti le dichiarazioni a SIT delle medesime persone poi assunte come testimoni) non č vietato dalla legge processuale. Ne consegue che il materiale probatorio atipico regolarmente acquisito al processo e in tal modo sottoposto al contraddittorio in ossequio all'art. 87 disp. att. c.p.c. č prudentemente apprezzabile dal giudice, nell'esercizio del generale dovere posto dall'art. 116 c.p.c.