Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, č ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio č assicurato attraverso le modalitā tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).

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