(massima n. 1)
Nel processo tributario il giudice, ove ritenga invalido l'atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma esaminando nel merito la pretesa, pone in essere una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, ricalcolando, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove, quale sia il corretto ammontare del tributo cui deve essere assoggettato il contribuente, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.