Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25521 del 6 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'operativitā della confisca di cui all'articolo 240-bis del Cp nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravitā, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilitā effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione č prevista dall'articolo 240-bis del Cp solo nei confronti del condannato. In tal caso, quindi, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilitā effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolaritā apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravitā, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolaritā apparente e disponibilitā effettiva del bene.

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