Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22446 del 8 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, "nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del Cpp, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". A tal fine, può costituire oggetto di confisca solo il prodotto o il profitto del reato per il quale l'imputato è stato condannato o ha patteggiato la pena, e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Per l'effetto, non è consentita la confisca di somme rinvenute nella disponibilità di chi sia imputato della mera detenzione di sostanze stupefacenti, non essendo possibile fare riferimento a pregresse condotte di vendita non oggetto di imputazione, perché per poter procedere alla confisca a titolo di profitto occorre un collegamento eziologico tra il denaro ed il reato oggetto della contestazione. In tale ipotesi, semmai, ricorrendo le condizioni, può procedersi alla confisca allargata ex articolo 240-bis del Cp.

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