(massima n. 1)
Il divieto previsto dall'articolo 240-bis del Cp, introdotto dall'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017 n. 161, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca cosiddetta "allargata" o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014 (data della pronuncia delle sezioni Unite, 29 maggio- 29 luglio 2014 n. 33451, Repaci), e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017). La questione di diritto intertemporale va infatti risolta tenendo in conto le tematiche della prevedibilitą delle decisioni, dell'affidamento incolpevole, della effettivitą del diritto di difesa, avendo quindi riguardo al fatto che, con la sentenza Repaci, le sezioni Unite avevano espressamente affermato che solo con riguardo alla confisca di prevenzione doveva escludersi che la sproporzione tra i beni posseduti e le attivitą economiche del proposto potesse essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, mentre per la confisca allargata era consentito giustificare la sproporzione di valori tra beni e reddito facendo riferimento ai redditi, derivanti da attivitą lecita, sottratti al fisco, perché comunque rientranti nella "propria attivitą economica".