(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis, c.p., quest'ultima si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantitą ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie, a fronte del reato di ricettazione di un ciclomotore ascritto all'indagato).