(massima n. 1)
Non è compatibile con il carattere indisponibile delle situazioni dedotte in causa, la regola del giudizio equitativo di cui all'art. 113, secondo comma, c.p.c., dovendo essa norma essere letta in correlazione con quella del successivo art. 114 c.p.c., secondo cui il merito della causa è deciso secondo equità solo in quanto riguardi diritti disponibili delle parti che ne facciano concorde richiesta.