(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitą, le censure afferenti la nullitą del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 114, 115 e 116 c.p.c., non possono essere accolte qualora si risolvano in una mera richiesta di rinnovazione della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, con l'intento di ottenere una diversa conclusione di merito.