Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 36298 del 28 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

(massima n. 2)

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchč la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilitą dei testi e sulla credibilitą di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute pił idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

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