(massima n. 1)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. -, e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Ne consegue che l‘avvenuto deposito del provvedimento di ammissione al beneficio, emesso in via provvisoria da parte del COA, presuppone evidentemente che sia stata presentata un'istanza, verosimilmente corredata delle indicazioni necessarie per la delibazione dell'organo incaricato di provvedere in via provvisoria, così che, essendo sussistente la presunzione dell'esistenza anche dell'istanza della parte, il giudice non può pervenire al rigetto dell'opposizione (nel cui giudizio lo stesso è chiamato a statuire circa la correttezza del provvedimento impugnato, ma tramite la complessiva rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto indicati dalle parti), facendo semplicemente riferimento al fatto che inizialmente l'istanza non era stata depositata.