(massima n. 1)
Ove sia ritualmente proposta in via subordinata una domanda giudiziale, domanda ritenuta assorbita in primo grado, e la stessa sia riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dinanzi al giudice d'appello, quest'ultimo č tenuto a prenderla in considerazione a pena di incorrere in omessa pronuncia nella sentenza di secondo grado.