Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30507 del 3 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.

(massima n. 2)

In materia di decisioni giudiziali, il principio della "ragione più liquida" si traduce soltanto in una deroga dell'ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall'art. 276 cod. proc. civ., ma non può certo snaturare il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d'appello. Resta, infatti, fermo che il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata, con la conseguenza che se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.

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