Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 27407 del 26 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa pronuncia denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. consiste nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione, nulla avendo a che vedere con la mera carenza motivazionale, in una delle sue possibili manifestazioni. Nè può ritenersi che si tratti di questione dipendente dalle altre affrontate dalla sentenza impugnata (e quindi suscettibile di assorbimento), essendo connotata da causa petendi autonoma e differente. (Nel caso di specie, la Corte ha rinetuno che isulta dal ricorso introduttivo del giudizio (esposto per sintesi dalla ricorrente e "localizzato" nell'ambito del fascicolo) nonchè dal motivo di appello incidentale (riprodotto, in parte, nel ricorso per cassazione) che la lavoratrice (vittoriosa in primo grado) ha riproposto, in sede di appello, la tesi della inapplicabilità, nel caso di specie, della sanzione disciplinare adottata dall'azienda, in forza di una prospettata interpretazione dell'accordo sindacale del 26 aprile 2013, Allegato 4 che consente di rendere non punibili le condotte disciplinarmente rilevanti ove il dipendente non abbia mai riportato sinistri da più di 60 mesi. Ebbene, effettivamente la Corte territoriale si limita ad illustrare ampiamente la valutazione di gravità del comportamento tenuto dalla lavoratrice (tale da integrare una giusta causa di licenziamento-destituzione, profilo da ritenersi, ormai, definitivamente accertato), ma non affronta minimamente il profilo di "non punibilità" così come prospettato dall' interessata. La causa va, dunque, rimessa al giudice di merito per la valutazione dell' interpretazione dell'accordo sindacale invocato).

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