(massima n. 1)
Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Tuttavia, tale presunzione può ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria, in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo. Della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.