Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5527 del 22 ottobre 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1728 secondo comma c.c., il quale, per il caso di estinzione del mandato per sopravvenuta incapacitą del mandatario, fa carico a colui che lo rappresenta di avvertire prontamente il mandante, nonché di prendere, prima che tale avvertimento giunga a conoscenza del mandante stesso, i provvedimenti richiesti dalle circostanze, trova applicazione, per analogia, nel caso di estinzione del mandato per l'instaurarsi di fallimento od altra analoga procedura concorsuale a carico del mandatario, nel senso che i suddetti obblighi gravano sul curatore del fallimento, o sugli altri organi delle procedure concorsuali assimilate.

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