Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19214 del 6 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda. (Nella specie la S.C. ha affermato la ricorrenza del suddetto vizio in relazione alla pronuncia d'appello che aveva omesso di provvedere sul motivo di gravame con cui si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda in via surrogatoria proposta dai danneggiati ai sensi dell'art. 2900 c.c., unitamente ad una domanda di risarcimento del danno da "mala gestio impropria" dell'assicuratore, ritenendo, erroneamente, che questi avessero svolto solo una domanda di "mala gestio" in senso proprio contro l'assicuratore, "iure proprio", cosģ travisando il contenuto effettivo della censura).

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