(massima n. 1)
In tema di fallimento, il principio dell'autonomia delle singole ipotesi di revocatoria di cui, rispettivamente, all'art. 67 l. fall, commi 1 e 2, va coordinato con quello della riqualificazione officiosa della domanda da parte del giudice, secondo il quale, dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, pur se erroneamente sussunto dalla parte in una delle ipotesi previste dall'art. 67 cit, diversa da quella che, nella specie, gli č propria, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, d'ufficio, ne rilevi l'esatta qualificazione e decida la causa secondo la "regula iuris" a quest'ultima corrispondente.